STATUTO
“DREAMCATHERS - ODV”
Art. 1 - Denominazione e sede
1. È costituita, l’associazione denominata: “DREAMCATCHERS ODV” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L’acronimo ODV è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta
2. L’associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
Art. 2 - Finalità
1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti di persone fragili in particolare di giovani con gravi patologie avanzate o oncologiche, senza discriminazioni di genere, cultura, religione, cittadinanza.
L’Associazione si propone di esaudire i sogni di viaggio mai realizzati a causa delle precarie condizioni di salute in cui versano i soggetti sopra citatati; facendo ciò l’Associazione intende far sì che la malattia non sia un ostacolo alla realizzazione dei loro desideri.
Art 3 - Attività di interesse generale
1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017 nello specifico riconducibili alla lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e alla lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
2. In particolare l’Associazione si propone di:
- raccogliere le segnalazioni da enti Ospedalieri ("Gaslini" di Genova, "Regina Margherita" di Torino ecc.), da strutture sanitarie sia pubbliche che private, da altre associazioni, da educatrici o insegnanti etc, di giovani con gravi patologie (distrofie muscoloscheletriche degenerative, paraplegie agli arti, neoplasie tumorali, malattie neurodegenerative, malattie in stato terminale etc.), al fine di poter esaudire i desideri di realizzare una esperienza emozionale e conoscitiva, che siano in grado di affrontare un viaggio eventualmente accompagnati;
- programmare incontri conoscitivi con i ragazzi segnalati per raccogliere informazioni sui loro desideri o proposte di viaggio che avrebbero in animo di realizzare, anche per eventualmente suggerire e programmare con loro itinerari e mete;
- contattare gli Enti preposti (Turismo sia estero che italiano, Proloco, APT) al fine di ottenere la donazione di un pacchetto viaggio che comprenda i percorsi, i luoghi di soggiorno e di interesse da donare al beneficiario, come sopra individuato, senza assunzione di responsabilità da parte dell’associazione;
- contattare agenzie viaggio per la predisposizione di pacchetti creati ad hoc per la realizzazione del sogno:
- Diffondere e promuovere le attività dell’Associazione presso Enti Turistici, Compagnie Aeree, Tour Operators, al fine di realizzare le attività dell’associazione.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Art. 4 – Attività diverse
1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.
Art. 5 – Raccolta fondi
1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.
2. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
Art. 6 – Associati
1. Oltre ai fondatori, possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto.
4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
5. L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
6. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione
Art. 7 - Diritti e doveri dei soci
1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
-
di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
-
di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
-
di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
-
di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
-
di recedere in qualsiasi momento;
-
di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere:
-
di rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
-
di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
-
di versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dal consiglio direttivo.
Art. 8 - Perdita della qualifica di socio
1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.
6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Art. 9 - Attività di volontariato
1. L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari
2. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
Art. 10 – Organi dell’Associazione
1. Gli organi dell’associazione sono:
-
l’Assemblea dei soci;
-
l’organo di amministrazione denominato Consiglio direttivo;
-
il Presidente;
2. Gli organi sociali, hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Art. 11 – Assemblea degli Associati
1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
2. L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea.
4. L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
5. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
6. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
A) Funzioni
1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvare il preventivo economico per l’anno successivo;
d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
g) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.
B) Convocazione
1. L’Assemblea è convocata dall’organo amministrativo, in via ordinaria, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L’Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
C) Maggioranze
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L’Assemblea straordinaria convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, alla trasformazione, allo scioglimento e alla liquidazione dell’Associazione, risulta validamente costituita, in prima convocazione, alla presenza dei ¾ degli associati mentre in seconda convocazione occorre la presenza della metà degli associati.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e in seconda convocazione.
5. In caso di scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
D) Diritto di voto
1. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci: si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.
2. Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.
3. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
4. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
5. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
Art. 12 - Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
A) Composizione
1. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
2. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.
B) Compiti
1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività;
f) proporre, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale;
g) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario nonché la relazione sulle attività svolte;
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
j) deliberare in merito all’esclusione di soci;
k) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
C) Funzionamento
1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite email, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.
D) Doveri dell’ufficio
1. I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
2.Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
3. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
4. I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile2.
5. Si applica in ogni caso il disposto dell’articolo 2475-ter del codice civile.
Art. 13 - Presidente
1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
-
ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
-
dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
-
può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
-
ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
-
convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
-
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
-
in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art. 14 - Libri sociali
1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
d) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
Art. 15 - Risorse economiche
1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:
a) quote sociali
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rendite patrimoniali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Art. 16 - Scritture contabili
1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
Art. 17 - Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo.
Art. 18 - Divieto di distribuzione degli utili
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 19 - Assicurazione dei volontari
1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 20 - Devoluzione del patrimonio
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Art. 21 - Disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.