top of page

STATUTO

“DREAMCATHERS - ODV”

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l’associazione denominata: “DREAMCATHERS.ODV” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

2. L’acronimo ODV è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta

2. L’associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.

3. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

 

Art. 2 - Finalità

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti di persone fragili in particolare di giovani con gravi patologie avanzate o oncologiche, senza discriminazioni di genere, cultura, religione, cittadinanza.

L’Associazione si propone di esaudire i sogni di viaggio mai realizzati a causa delle precarie condizioni di salute in cui versano i soggetti sopra citatati; facendo ciò l’Associazione intende far sì che la malattia non sia un ostacolo alla realizzazione dei loro desideri.

 

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017 nello specifico riconducibili alla lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017

2. In particolare l’Associazione si propone di:

- raccogliere le segnalazioni da enti Ospedalieri ("Gaslini" di Genova, "Regina Margherita" di Torino ecc.) o da strutture sanitarie sia pubbliche che private di giovani degenti (tra 13 e 22 anni) in trattamento terapeutico o riabilitativo con gravi patologie in atto (distrofie muscoloscheletriche degenerative, paraplegie agli arti, neoplasie tumorali, malattie neurodegenerative, malattie in stato terminale etc.) al fine di poter esaudire i desideri di questi, purché abbiano le capacità cognitive non compromesse ed in grado di poter affrontare un viaggio con un accompagnatore e che abbiano espresso il desiderio di realizzare una esperienza emozionale e conoscitiva;

- programmare incontri conoscitivi con i ragazzi selezionati per raccogliere informazioni sui loro desideri o proposte di viaggio che avrebbero in animo di realizzare, per poi suggerire e programmare con loro itinerari o mete alternative più percorribili;

- contattare gli Enti preposti (Turismo sia estero che italiano, Proloco, APT) al fine di ottenere la donazione di un pacchetto viaggio che comprenda i percorsi, i luoghi di soggiorno e di interesse da donare al beneficiario, come sopra individuato, e al suo accompagnatore, senza assunzione di responsabilità da parte dell’associazione;

- Diffondere e promuovere le attività dell’Associazione presso Enti Turistici, Compagnie Aeree, Tour Operator, al fine di realizzare le attività dell’associazione.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

 

Art. 4 – Attività diverse

1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

 

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto.

4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.

5. L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

6. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a)           di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b)           di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

c)            di partecipare alle attività promosse dall’associazione;

d)           di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;

e)           di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a)           rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b)           attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c)            versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dal consiglio direttivo.

 

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.

6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

 

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

 

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell’associazione sono:

a)           l’Assemblea dei soci;

b)           il consiglio direttivo;

c)            il presidente;

2. Gli organi sociali, hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

 

Art. 11 – Assemblea

1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.

2. L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

 

Art. 12 - Competenze dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a)           eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b)           eleggere e revocare, quando previsto dalla legge il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c)            approvare il preventivo economico per l’anno successivo;

d)           approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;

e)           deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f)            deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

g)           ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

h)           approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;

i)             deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

a)           deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b)           deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.

 

Art. 13 - Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.

2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

 

Art. 14 - Validità dell’Assemblea e modalità di voto

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.

6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

 

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

 

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

a)           compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;

b)           deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c)            amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d)           predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e)           predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di Marzo);

f)            proporre, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale;

g)           predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro la chiusura dell’esercizio finanziario nonché la relazione sulle attività svolte;

h)           determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

i)             accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j)             deliberare in merito all’esclusione di soci;

k)            proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l)             eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;

m)          nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

n)           ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o)           assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

p)           istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;

q)           delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

r)            assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

 

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

 

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

               ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

               dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

               può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

               ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

               convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;

               sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

               in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

 

Art. 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

 

Art. 20 - Libri sociali

1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a)           il libro degli associati;

b)           il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c)            il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

d)           il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e)           il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

 

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:

a)           quote sociali

b)           contributi pubblici;

c)            contributi privati;

d)           donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e)           rendite patrimoniali;

f)            rimborsi derivanti da convenzioni;

g)           fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h)           rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;

i)             entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

j)             altre entrate espressamente previste dalla legge;

k)            eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

 

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

 

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea entro il mese di giugno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo.

 

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

 

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

 

Art. 27 - Disposizioni finali

  1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

 

REGOLAMENTO

 

PREMESSA

Il presente Regolamento interno disciplina l'organizzazione dell'attività dell'Associazione Dreamcatchers, di seguito Associazione, ed è una fonte subordinata allo Statuto, non può quindi modificarne le disposizioni. Lo scopo principale del regolamento è di puntualizzare quanto previsto dallo statuto e fornire nuovi elementi e articoli a integrazione. Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento si fa pertanto riferimento allo Statuto dell’Associazione.

Il Regolamento riporta i contributi aggiuntivi agli articoli conservando la stessa numerazione dello Statuto.

 

Articoli del REGOLAMENTO

 

DECORRENZA E VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO INTERNO

Il presente regolamento decorre dal 07 settembre 2020, in seguito ad approvazione dei soci e può essere modificato in sede di Assemblea dei soci. In linea con quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile (Deliberazioni dell'Assemblea), per modificare il regolamento si rende necessaria la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

  • ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

In particolare l’Associazione si propone di:

donare il “viaggio sogno” in base alla disponibilità che l’Associazione ha in quel momento;

 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE RICHIESTE DI VIAGGIO

L’individuazione dei ragazzi/e che prendono parte al viaggio assume grande importanza per l’Associazione e per la sua immagine pubblica.

Per entrare in contatto con l’Associazione e autocandidarsi, o segnalare casi da prendere in esame, è necessaria l’inoltro di una mail all’indirizzo: info@dream-catchers.it. Sono prese in considerazioni anche segnalazioni dirette effettuate alla Associazione.

Le persone incaricate dell’Associazione provvederanno a programmare incontri conoscitivi con i ragazzi per raccogliere i loro desideri, suggerire e programmare itinerari, richiedere ulteriori informazioni.

Le richieste presentate saranno periodicamente prese in esame dal Consiglio Direttivo che valuterà, in base a criteri inappellabili, l’ammissibilità al programma di viaggio. La commissione deve vedere la presenza del Presidente e del Vicepresidente e della maggioranza del direttivo in carica.

In seguito alla designazione la segreteria provvederà a dar seguito ai contatti per il disbrigo delle formalità e la finalizzazione dei dettagli del viaggio.

 

 

 

  • AMMISSIONE

Oltre a quanto definito dallo statuto, per essere ammessi con il ruolo di Socio è necessario:

  • avere sottoscritto lo statuto e il presente Regolamento interno per accettazione

  • avere sottoscritto la scheda di adesione

  • avere sottoscritto l’autorizzazione al trattamento dei dati personali

 

  • DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

A integrazione dei doveri degli associati:

  • evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolino la realizzazione dei principi e delle finalità dell’Associazione.

  • mantenersi informati sulle attività dell’Associazione usando luoghi e tempi previsti.

  • osservare la massima riservatezza al di fuori dell’ambito associativo in riferimento a fatti, persone e informazioni di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento del servizio erogato all’interno dell’Associazione.

 

  • PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

A integrazione di quanto previsto dallo statuto, l’associato perde tale qualifica nel caso di:

  • appartenenza ocollusione, in qualsiasi modo, ad associazioni criminali o di stampo mafioso o che abbiano riportato condanna definitiva

  • utilizzo di fondi devoluti all'Associazione senza avere chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo dell'Associazione;

  • iniziative in nome e per conto dell’Associazione senza avere prima chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo;

  • raccolta fondi senza avere chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo.

  • utilizzo di stemma, logo o ulteriori elementi riconducibili all'Associazione al di fuori delle attività svolte dalla stessa e comunque senza avere chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo

 

  • RISORSE ECONOMICHE

Entrate da parte dei contribuenti che hanno destinato una quota dell'IRPEF (5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) all’Associazione.

L’Associazione può richiedere sponsorizzazioni, supporto a compagnie aeree, enti del turismo, strutture di diverso tipo in particolar modo nel settore del turismo come ad esempio hotel, catene alberghiere, B&B, compagnie ferroviarie e/o navali nonché può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico avvalendosi anche social media.

 

  • ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Tutti i soci dell’Associazione sono coperti da polizza assicurativa. Al socio non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di Volontario.

 

  • DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio non potrà̀ essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale l’Associazione è stata costituita. Tutto il patrimonio e tutto ciò che nasce a beneficio dell’Associazione come ad esempio progetti, loghi, domini, pagine social, targhe, ecc) rimane a uso esclusivo dell’Associazione stessa. Nulla è dovuto al socio che lascia per qualsiasi motivo l’Associazione.

 

  • DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico nonché allo statuto dell’Associazione e alle varie procedure in materia di privacy dell’Associazione.

 

  • QUOTA ASSOCIATIVA

Ogni socio è tenuto al versamento di una quota associativa. Essa è annuale. Da versare entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno

Quote di adesione:

Socio fondatore: € 10,00

Socio ordinario:  € 10,00

Socio onorario:   offerta libera

 

ARTICOLI A INTEGRAZIONE DELLO STATUTO

 

  • DIRETTIVO 2020

Il Consiglio Direttivo è l'organo "esecutivo" che ha il potere di decidere le iniziative e la politica associativa, è formato attualmente da 6 soci e rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2021.

E’ così composto:

Presidente                                                     Claudio Pina

Vicepresidente                                             Isabella Brega

Consigliere                                                   Anna Maria Terzi            

Tesoriere                                                       Virginia Turano

Consigliere                                                   Erika Corazza

Consigliere                                                   Maurizio Fabbro

 

  • DELEGHE E MANSIONI

  1. per i primi due esercizi i poteri del Consiglio Direttivo sono affidati ai soci fondatori: Claudio Pina (Presidente), Brega Isabella, Corazza Erika, Fabbro Maurizio, Terzi Anna Maria, Turano Virginia).

Le mansioni all’interno del consiglio direttivo sono così distribuite:

 

Isabella Brega – Promozione e Sponsor: ingaggio sponsor, rapporti con altre associazioni e patrocini 

Anna Maria Terzi- Eventi, rapporti con i ragazzi destinatari del viaggio sogno, gestione della pagina facebook, privacy, qualità; rapporti con fornitori e contatti con donatori  

Virginia Turano- tesoreria/amministrazione

Erika Corazza- Segretario Eventi, rapporti con i ragazzi destinatari del viaggio sogno, gestione pagina   Instagram, contatti con donatori, attività di segreteria

Maurizio Fabbro- gestione dell’aspetto tecnico e creativo dei social dell’Associazione Dreamcatchers, gestione sito e contatti con i legali della CSG

Claudio Pina – Promozione e Sponsor: ingaggio sponsor, rapporti con altre associazioni e patrocini  organizzare iniziative atte a incrementare la raccolta fondi

 

  • VICEPRESIDENTE

  1. Il Vicepresidente sostituisce a pieno titolo il Presidente nell’esercizio delle funzioni in caso di assenza, impedimento o dimissioni.

 

  • SEGRETARIO

  1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Il Segretario cura inoltre: la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all’Associazione; cura l’inoltro e la conservazione della corrispondenza dell’archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l’Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all’aggiornamento del registro relativo.

 

  • TESORIERE

  1. Il tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, esamina ed approva sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci. Il tesoriere cura inoltre la verifica del pagamento delle quote associative.

 

  • USO DEL LOGO

  1. L’uso della sigla, del logo e della carta intestata dell’Associazione è di libero uso degli organi del Consiglio Direttivo per le funzioni di loro competenza.

Ogni altro utilizzo da parte dei soci deve essere sottoposto all’approvazione del Presidente.

 

  • OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

  1. E’ fatto obbligo ai soci di attenersi alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo UE 2016/679 e s.m.i

 

  • RIMBORSO SPESE A SOCI

Il rimborso spese, debitamente documentato deve avere sempre uno stretto legame con una specifica attività  svolta in nome e per conto dell’Associazione Dreamcatchers.

Il rimborso delle spese deve sempre essere di ammontare congruo rispetto all’attività  svolta e all’effettiva spesa sostenuta.

Viaggi e missioni devono essere autorizzate dal Consiglio direttivo dell’Associazione, previa verifica dell'inerenza dell’attività rispetto alle attività/scopi previsti in Statuto. L’autorizzazione deve essere sempre preventiva; soltanto in casi di urgenza o per spese di importo limitato il Consiglio direttivo può provvedere con delibera di ratifica anche successivamente. In tal caso è necessario il preventivo assenso del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

a) Uso auto propria

I viaggi in auto devono essere preventivamente autorizzati con delibera del Consiglio direttivo in ordine alla natura del viaggio/missione nel caso in cui sia economicamente più vantaggioso rispetto all’uso di un mezzo pubblico. Può essere adottato il criterio della economicità se il viaggio è compiuto da due o più soci oppure se l'uso dell'auto evita la necessità di pernottamento. In ogni caso l'uso dell'auto è subordinato all'accettazione di chi effettua la missione. La delibera autorizzativa dovrà riportare oltre alle motivazioni richiamate in premessa anche il luogo di partenza e di destinazione, ed il giorno in cui è effettuata la trasferta o la missione per conto dell’Associazione. Il luogo di partenza è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto che percepisce l’indennità  chilometrica. Possono essere chieste a rimborso le seguenti voci di spesa, per viaggi/missioni fuori dal comune di Milano:

Indennità chilometrica, pari ad un costo fisso stabilito dalle apposite tabelle A.C.I. “rimborso chilometrico” in base al tipo di auto, carburante e distanza percorsa. Il chilometraggio deve essere calcolato tenendo conto della reale percorrenza effettuata.

Pedaggio (autostrada, tangenziale, telepass, e così via), dietro presentazione di apposita ricevuta di avvenuto pagamento.

Parcheggio a pagamento, dietro presentazione di apposita ricevuta di avvenuto pagamento.

b) Uso altri mezzi di trasporto

In alternativa all’auto propria, possono essere chieste a rimborso le spese di viaggio sostenute dal socio, o collaboratore effettuate con uno dei seguenti mezzi, sempre se preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo coi criteri citati in premessa:

Treno, nei limiti della 2A classe (o classe unica o classe economy), dietro presentazione di apposito biglietto o ricevuta di pagamento, compresi eventuali supplementi per treni rapidi e prenotazioni, ove obbligatorie. Fanno eccezioni i viaggi che prevedano la sistemazione in vagone letto.

Aereo / Nave, soltanto in caso di comprovata urgenza o necessità, nei limiti della classe turistica, economy o unica, dietro presentazione del relativo biglietto di viaggio.

Linee urbane o extra-urbane (autobus, tram, metropolitana), dietro presentazione del biglietto di trasporto.

Taxi, solo quando gli altri mezzi pubblici non siano disponibili (ad es. per sciopero) o in caso di urgenza/necessità (ad es. disagio per spostamenti verso/da stazione/aeroporto il mattino presto o la sera tardi), dietro presentazione dell’apposita ricevuta di pagamento, completa di data e percorso effettuato.

c) Spese di soggiorno

Il soggiorno per missioni che durano più di 1 giorno deve essere sempre preventivamente autorizzato dal Consiglio direttivo. Possono essere chieste a rimborso le seguenti spese di soggiorno:

Pernottamento, nei casi in cui per la missione necessiti il pernottamento è consentito richiedere il rimborso per le spese dell’albergo (o altra struttura ricettiva) relativo alla città di permanenza; in sede di autorizzazione preventiva sarà stabilito la categoria (es. 2 o 3 stelle) e l’importo massimo a notte, comprensivo di prima colazione. In nessun caso saranno riconosciute spese relative all’uso del telefono in camera e le consumazioni effettuate presso il bar dell’albergo o al frigo-bar e simili.

Pasti, per le missioni che necessitassero di una permanenza fuori sede, tale da non consentire il rientro per i pasti, è consentito richiedere il relativo rimborso entro i limiti della spesa massima stabilita in sede di autorizzazione preventiva.

ALTRE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Sono inoltre rimborsabili tutte le altre spese che il socio può  documentare di avere effettivamente sostenuto per lo svolgimento delle attività  per conto dell’associazione, come ad esempio:

  • materiale di cancelleria usato per le attivitàsociali;

  • servizi di copisteria e similari;

  • biglietti di ingresso a fiere, mostre, etc.

  • acquisti d’urgenza di materiale vario e di modico valore effettuati per conto dell’Associazione anticipandone il pagamento;

Per tali spese non è necessaria la delibera preventiva del Consiglio direttivo ma il preventivo assenso del Presidente o Vice Presidente.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO NOTA SPESE

a) Socio percettore

La richiesta di rimborso deve essere presentata al tesoriere sul modulo apposito debitamente riempito in ogni sua parte, accompagnato da tutte le pezze di appoggio, siglate ognuna da chi ha effettuato la missione quale assunzione di responsabilità ed autenticità.. Per viaggi , trasferte e missioni, è sempre necessario descrivere in sintesi ma con chiarezza le motivazioni del viaggio, della trasferta e della missione, indicando le date di partenza e ritorno, nonché il luogo di destinazione. In caso di rimborsi di costi diversi dalle spese per viaggi e missioni, occorre sempre indicare chiaramente le attività  che hanno generato tali costi. Potranno essere rimborsate per contanti le spese sostenute fino ad Euro 100,00. Gli importi superiori dovranno essere rimborsati a mezzo bonifico bancario o altro tipo di pagamento tracciabile.

Il tesoriere provvede alla liquidazione del rimborso previo riscontro dell’autorizzazione preventiva o successivamente alla ratifica da parte del Consiglio direttivo. Per le spese accompagnate da relativi giustificativi, verifica la corrispondenza degli importi chiesti a rimborso con i giustificativi di spesa (scontrini, fatture, ricevute o altro giustificativo) presentate. Provvede a registrare in contabilità  i rimborsi riconosciuti, nonché  alla liquidazione degli importi con i mezzi ed i limiti di cui alla precedente lettera a).

bottom of page